Tutte le imbarcazioni da diporto devono avere il certificato di sicurezza che attesti che l'unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione.
- Categoria A: Senza alcun limite
- Categoria B: Con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 mt
- Categoria B: Con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 mt
- Categoria C: Con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 mt
- Categoria D: In acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 mt
Il primo rilascio avviene in modo automatico all'atto dell'immatricolazione dell’imbarcazione, mentre i successivi rinnovi sono effettuati su richiesta del proprietario della barca
Il certificato di sicurezza è rinnovato dall'autorità marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) sulla base dell’attestato di idoneità rilasciato da un organismo certificatore legalmente riconosciuto
Il primo rinnovo deve essere fatto secondo le scadenze:
- Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
- Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
- Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 8 anni
- Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 10 anni
I successivi rinnovi, indipendentemente dalla categoria dell’unità, avvengono ogni 5 anni.
Come rinnovarlo
Il Certificato di Sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità;
Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o mutamenti sia alle caratteristiche tecniche di costruzione sia all'apparato di propulsione, il Certificato di Sicurezza perde di validità ed il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova Licenza di Navigazione.
Per le unità da diporto non marcate CE la validità del Certificato di Sicurezza può essere diversa da quella delle marcate CE e stabilita dall'Organismo tecnico.
L'autorità' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del Certificato di Sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta ad una nuova procedura di convalida.
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del Certificato di Sicurezza
Il proprietario mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Operiamo con l' Ente Certificatore Quality & Security
Effettuiamo rinnovi in Emilia-Romagna e Marche, in tempi mediamente brevi, circa 15 giorni dalla data della richiesta.